Art. 4.
(Princìpi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

          b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

          c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore

 

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radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

          e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
      4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.